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Aiuti per Covid-19: le misure del Governo

Ecco le misure previste con il Decreto Cura-Italia e il Decreto Liquidità  per il sostegno e finanziamento immediato:

  1. Il Fondo di Garanzia per le PMI 
  2. Garanzia SACE 
  3. Sospensione pagamenti, rate finanziamenti
  4. Moratoria ABI
  5. Sospensione scadenza titoli di credito
  6. Garanzia Stato per finanziamenti alle imprese
  7. Fondo solidarietà Prima casa
  8. Misure per internazionalizzazione
  9. Misure settore agricolo e pesca
  10. Contratti di Sviluppo
  11. Finanziamenti alle società
  12. Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

“Aiuti per Covid-19 alle imprese” questo a gran voce è quello che stanno chiedendo le piccole, medie e grandi realtà italiane.

Ecco i principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. “Liquidità”.
Se vuoi cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un’attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie della tua azienda, dotandoti di adeguati strumenti e competenze. Solo in questo modo si riuscirà a garantire il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa, nonché l’effettiva capacità di rimborso prospettica, e si potranno evitare situazioni di tensione finanziaria tali da non riuscire a tener fede agli impegni di rimborso nei termini previsti.

1 – Il Fondo di Garanzia per le PMI (art. 13 D.L. Liquidità)

All’art. 13 del D.L. “Liquidità”, e fino al 31 dicembre 2020, viene modificata ulteriormente la disciplina inerente al Fondo di Garanzia per le PMI.

In particolare, di seguito, le misure aggiornate:

a. la garanzia è concessa a titolo gratuito
b. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
c. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, in base all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 108 TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L’importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

  1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario
  2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019
  3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13 D.L. LIQUIDITÀ)

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’accesso al fondo di garanzia PMI:

• PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni;

• imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

Possono inoltre presentare richiesta:

• imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato

concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato;

• imprese con posizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché non precedente al 31 gennaio 2020.

 

Importo massimo del finanziamento garantito

€ 5 milioni per ogni singolo soggetto e comunque:

a)      per accedere alla garanzia diretta del 100%:

-fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 25.000;

b) per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi):

-25% del fatturato per beneficiari con fatturato < € 3.200.000 quindi nel limite massimo di € 800.000;

c) per accedere alla garanzia diretta del 90%:

-il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.

Percentuale del finanziamento coperta dal fondo di garanziaa) 100% per finanziamenti di importo inferiori a € 25.000;
b) 90% + 10% (in riassicurazione) per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000;
c) 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
d) 90% per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti
 

Costo della garanzia

gratuito
 

Procedura semplificata

Per i prestiti < € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.
 

Durata finanziamenti

Massimo 6 anni. Per i prestiti < € 25.000, almeno 24 mesi di pre-ammortamento

2 – La garanzia di SACE S.p.A. (art. 1 D.L. Liquidità)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle Imprese italiane colpite dalla pandemia da Covid-19 – esclusi gli Istituti di credito – prevede che SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste di seguito) in favore degli Istituti di 10 credito e finanziari, nazionali e internazionali, che eroghino (in qualsiasi forma) finanziamenti alle Imprese. L’importo complessivo stanziato per gli impegni assunti da SACE è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi da destinare alle PMI, inclusi i Lavoratori Autonomi ed i Liberi Professionisti.

LA GARANZIA DI SACE 
Soggetti beneficiariTutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) con i seguenti requisiti:

• abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza;

• al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;

• al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

Importo massimo del finanziamento garantitoMaggior valore tra:

• 25% del fatturato 2019;

• doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia. Se la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti, gli importi si cumulano.

Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A.• 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi;

• 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

• 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

 

Costo massimo della garanzia

Commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia:

• per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

• per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

 

Procedura semplificata

Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi:

a) l’impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;

b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia

c) erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia

Obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie• Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020

• Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

• Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia

Durata finanziamenti Massimo 6 anni, con possibile pre-ammortamento fino a 24 mesi

3 – Sospensione pagamenti, rate, finanziamenti

Sospensione ex legge dei rientri e dei pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020 (art. 56 del D.L. Cura Italia)

Soggetti beneficiari: liberi professionisti e autonomi

Il Decreto, all’art. 56, riconosce formalmente l’epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’Economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le Microimprese e le Piccole e Medie Imprese possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di seguito indicate:

  • Per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020 gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
  • Per prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020, i contratti sono prorogati (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) al 30/09/2020 alle medesime condizioni.
  • Per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso sino al 30/09/2020 e il piano di rimborso è dilazionato.
  • Applicabilità alle sole esposizioni debitorie non classificate come deteriorate alla data di pubblicazione del Decreto.
  • Estensione – senza valutazione ed a titolo gratuito – della garanzia del Fondo PMI (in apposita sezione speciale) in misura pari al 33%. La garanzia copre i 15 pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi (al 30/09/2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL) delle linee di credito a revoca e dei prestiti per anticipi su crediti; delle rate dei finanziamenti o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30/09/2020 e sospesi; degli altri finanziamenti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020 e prorogati.

4 – Moratoria ABI e rating

Un aspetto di grande rilievo e oggetto di approfondimenti riguarda l’effetto delle sospensioni e moratorie in termini di impatto sul Rating aziendale.

Principali caratteristiche della moratoria
rate scadute da non più di 90 giorni alla presentazione della domanda
 sospensione pagamento quota capitale di rata di finanziamento o canone di leasing
durata massima 12 mesi (salvo casi particolari)
non sono ammissibili posizioni che abbiano già avuto concessioni nell’arco degli ultimi 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda
condizione necessaria è che ove sia presente garanzia, essa possa essere estesa per il periodo di ammortamento aggiuntivo
le operazioni sono impostate su base individuale, senza alcuna forma di automatismo
impegno delle banche a dare risposta
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda

durata dell’accordo: fino al 31/12/2020

5 – Sospensione scadenza titoli di credito

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 D.L. Liquidità)

I vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, è prevista la sospensione che può essere fatta valere per lo stesso periodo da debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia.

La sospensione opera sui termini:

a) per la presentazione al pagamento;
b) per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) previsti ai fini dell’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari nei casi di mancanza di autorizzazione e di difetto di provvista di cui all’art. 9, co. 2, lett. a) e b), e di comunicazione del preavviso di revoca di cui all’art. 9-bis, co. 2, della L. n. 386/1990;
d) per il pagamento tardivo con difetto di provvista dell’assegno previsto dall’art. 8, co. 1, della stessa L. 386/1990.

6 – Garanzia dello Stato per Finanziamenti alle Imprese

Garanzia dello Stato per finanziamenti di Imprese danneggiate da Covid-19 erogati da CDP Spa senza accesso al Fondo PMI presso Mediocredito Centrale

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese che non possono accedere alla garanzia del Fondo PMI

L’art.57 del Decreto “Cura Italia” stabilisce che:
la norma consente alle Banchegrazie al supporto di CDPdi erogare più agevolmente finanziamenti alle Imprese che sono state danneggiate dall’emergenza sanitaria in termini di contrazione del fatturato. Inoltre, i CDP possono supportare le Banche, che erogano finanziamenti, tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle Banche stesse. Infine, permetterebbe allo Stato di concedere contro-garanzie fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.

Non vi sarebbe, inoltre, sovrapposizione con il Fondo di Garanzia per le PMI bensì complementarità.

7 – Fondo di solidarietà prima casa

Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (art. 54 D.L. Cura Italia)

L’art. 54 del Decreto-Legge “Cura Italia” riguarda il Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, il c.d. “Fondo Gasparrini”.

Cosa consente il Fondo? A chi è rivolto?

  • I titolari di mutuo concesso da Intermediario bancario o finanziario possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che incidono negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
  • La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi.
  • la norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 hanno registrato una riduzione della media giornaliera del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.

8 – Misure per internazionalizzazione

Misure a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72 D.L. Cura Italia)

E’ stato istituito – nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrataverso i mercati esteri, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del “Made in Italy”, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.

Fondo per la promozione integrata

realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza sanitaria
potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall’ICE
cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche
concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia

9 – Misure settore Agricolo e Pesca

Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Art. 78 D.L. Cura Italia)

Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2020 per la pesca e l’agricoltura:

-per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti

– per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese

– nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Al fine di fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza sanitaria e di assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

 

10 – Contratti di Sviluppo

Incremento della dotazione dei “contratti di sviluppo”

L’art. 80 del D.L. Cura Italia incrementa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria riservata alla concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “Contratti di Sviluppo”.

Che cos’è il Contratto di Sviluppo?

E’ il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

11 – Finanziamenti alle Società

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8 D.L. Liquidità)

Sono sospesi i finanziamenti effettuati a favore delle Società dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile.

12 – Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Articolo 62 (d.l. “Cura Italia”) – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova il nostro sistema economico! La cosa necessaria è reagire con decisione.

Hai bisogno di aiuto per individuare le misure e gli strumenti che puoi attivare per beneficiare delle misure COVID 19?