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Codice per l’insolvenza e crisi delle imprese

Il 14 febbraio, sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6) è stato pubblicato l’attesissimo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .

Si tratta dell’ultimo adempimento formale con cui, dopo ben due legislature, ha preso corpo la composizione del Codice in questione. E’ ufficiale: il nostro ordinamento risulta in tal modo dotato di un “diritto della crisi e dell’insolvenza” che, archiviandolo, si sostituisce a quello che, nel linguaggio quotidiano, come pure in quello tecnico, era stato indicato come “diritto fallimentare”.

Come avevamo già detto in un precedente nostro articolo: La crisi di impresa e la legge delega 155/2017: la procedura di allerta, in perfetta linea con le tendenze normative e le istanze politiche provenienti dall’Europa, il termine “fallimento”, insieme a tutte le relative derivazioni linguistiche, è stato messo al bando, per lasciare spazio a una terminologia più “soft”, e maggiormente rispettosa di chi, volente o nolente, si imbatte in un dissesto imprenditoriale “liquidazione giudiziale”.

All’interno del glossario dell’insolvenza si aggiunge anche l’espressione “liquidazione giudiziale”, con cui il legislatore intende indicare tutta la fase successiva ai tentativi di salvataggio che non hanno sortito buon esito.

L’obiettivo del legislatore interno, è stato appunto quello di predisporre a favore di chi opera nel settore impresa, gli strumenti indispensabili per prevenire, o al massimo arginare, le situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa. Il nuovo Codice, prendendo spunto e quindi adeguandosi a prestigiose esperienze di altri Stati, ha predisposto le procedure di allerta, anticipando (temporalmente, ma non solo) la messa in campo del nuovo “diritto della crisi e dell’insolvenza”.

Quali sono i tempi del nuovo Codice della crisi di impresa?

Il legislatore ha scandito in più fasi, diluendo nel tempo, la portata operativa ed applicativa delle disposizioni.

 12 gennaio 2019: data riportata dal decreto legislativo (che era stato licenziato dall’Esecutivo il 10 gennaio).

– 14 febbraio 2019: data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 16 marzo 2019: corrisponde al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (14 febbraio) nella Gazzetta Ufficiale del decreto, nello specifico l’art.389 statuisce l’entrata in vigore di alcuni articoli.

-15 agosto 2020: data di entrata in vigore della maggior mole dell’articolato.

L’articolo 390 reca tre importanti precisazioni.

  • Data di deposito dei ricorsi e proposte per attivare le procedure.
    I ricorsi per la dichiarazione di fallimento  e  le  proposte  di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli  accordi di ristrutturazione, per l’apertura del  concordato  preventivo,  per l’accertamento dello stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a liquidazione coatta amministrativa e le  domande  di  accesso  alle procedure  di  composizione   della   crisi   da   sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267 (cd. Legge Fallimentare), nonché della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”).
  • Procedure pendenti.
    Le procedure di fallimento e le altre procedure sunnominate, pendenti alla data di entrata  in vigore del decreto in commento, nonché le procedure aperte a seguito della definizione  dei ricorsi e delle domande  di  cui  al  medesimo  comma, sono definite secondo le disposizioni della cd. Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), nonché della disciplina sul sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3).
  • Norme penali.
    Quando, in relazione a ogni procedura succitata, risultino commessi i fatti puniti dalle norme penali del titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione III del capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, agli stessi fatti si applica tale pregressa disciplina, con esclusione, quindi, delle disposizioni contenute sul nuovo Codice.

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