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Misure fiscali: aiuti per Covid-19

Proroga dei versamenti

indipendentemente dal fatturato, per tutti i contribuenti, i versamenti tributari e contributivi e i premi per l’assicurazione obbligatoria ossia tutti i versamenti da effettuare a favore della Pubblica Amministrazione che scadono il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020;
–  per i contribuenti con volume d’affari 2019 non superiori a 2 milioni di euro, i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dell’INAIL, con scadenza tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, vanno effettuati entro il 31 maggio 2020, con possibile rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020; per specifici settori, dei quali riportiamo un elenco parziale:

1. ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;
2. organizzatori di corsi, fiere ed eventi;
3. gestori attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
4. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado,

È stata prevista la sospensione, fino al 30 aprile 2020 dei versamenti di:
– ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
– contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria;
– IVA con scadenza a marzo.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza interessi e sanzioni:
– o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
–  o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

In ogni caso non sono previsti rimborsi di quanto già versato

Proroga per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti

Per tutta Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, in riferimento al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazioni di sanzioni alcune. Si pensi:
– alla dichiarazione Iva che andava presentata entro il prossimo 30 aprile,
– alla liquidazione periodica Iva del 1° trimestre 2020 con scadenza ordinaria 31 maggio
Adempimenti dunque da effettuare entro il 30 giugno.

Misure a sostegno del lavoro

Cassa integrazione salariale o assegno ordinario per 9 settimane

È possibile presentare domanda con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Presentabile anche da aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale.

Cassa integrazione in deroga

Regioni e province autonome, possono riconoscerla laddove non trovino applicazioni le tutele previste e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Precluso per 60 giorni il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Vale a dire il licenziamento motivato da ragioni legate alla produzione. Sospesi quelli avviati al 23/02/2020

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Per il periodo d’imposta 2020, per i soggetti esercenti:
• attività d’impresa;
• arte o professione;
un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).
La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Hai bisogno di aiuto per individuare le misure e gli strumenti che puoi attivare per beneficiare delle misure COVID 19?