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Aiuti per Covid-19: Circolare ABI 24/03/2020

Prime istruzioni dell’Associazione bancaria italiana sulle misure per la liquidità. PRESTITI NON RATEALI

Le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 sono contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha fornito prime istruzioni sulla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.

Relativamente alle misure di sostegno finanziario (articolo 56, comma 2) anche in base alle risposte del Mef ha precisato:
• il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni
• gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento (garanzie, assicurazione, contratti in derivati) sono prorogati coerentemente senza formalità.
• stesso meccanismo di proroga automatica verrà applicato anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti.
• è stato chiarito che il periodo di sospensione dai pagamenti comprende anche le rate in scadenza il 30 settembre 2020, ossia le rate in scadenza al 30 settembre non dovranno essere pagate.

Soggetti beneficiari delle misure di moratoria
• Micro, piccole e medie imprese (Pmi), con sede in Italia, appartenenti a tutti i settori
• coloro che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.
In dettaglio:
• imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
• lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra cui, i professionisti e le ditte individuali

Condizioni
• non devono avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
• non potranno avere rate insolute anche parzialmente da oltre 90 giorni.

Per ottenere la moratoria
• Inviare una specifica richiesta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
• Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.

Ricordiamo che soggetti beneficiari, condizioni e modalità valgono anche per:
• La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020,
• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

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