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Fondo Gasparrini: sospensione mutuo prima casa

Estensione del beneficio anche a:

lavoratori dipendenti sospesi dall’attività (o in cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
lavoratori che hanno subìto una riduzione dell’orario per almeno il 20 per cento (con una durata progressiva, fino a un massimo di 18 mesi);
• lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 (per un massimo di nove mesi).

Limitazioni:

• l’immobile oggetto del mutuo sia identificabile come «prima casa» (adibito quindi ad abitazione principale dello stesso mutuatario);
• che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso (non deve pertanto rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
• che il mutuo non sia di importo superiore ad 250.000€;
• che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno;
• che per la stipula non si abbia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Da tener presente che:

• durante i mesi di sospensione al mutuatario sarà comunque richiesto di provvedere al pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread);
• dopo la sospensione si ripartirà con l’ammortamento da dove si era lasciato (la quota capitale viene congelata);
• viene prolungata la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa.

In allegato il Modulo per richiedere la sospensione.

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