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L’ Agenzia delle Entrate invia lettere post spesometro

L’ 8 ottobre l’Agenzia delle Entrate con provvedimento ha confermato l’invio di lettere di compliance nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare, in parte o completamente, il loro volume di affari con la dichiarazione IVA.

Come verrà avvisato il contribuente?

La comunicazione verrà inviata alla PEC del soggetto oppure ad un indirizzo di posta ordinaria e sarà, inoltre, consultabile alla voce Cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia.

Che cos’è?

Si tratta di un alert o avviso che l’Agenzia delle Entrate invia al suo contribuente. Nella stessa comunicazione saranno indicati anche gli strumenti di cui avvalersi per richiedere maggiori informazioni o per manifestare eventuali elementi.

Che cos’è la lettera di compliance?

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Entrate.

Nella lettera di compliance finalizzata ad accertare l’effettivo volume di affari che non risulta dichiarato o solo in parte nello spesometro sono riportati i seguenti dati:

-Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
-Numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
-Codice atto;
-Totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso;
-M
odalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Come mettersi in regola?

Se il titolare di partita IVA riconosce i dati presenti nella lettera di compliance può porre rimedio e regolarizzare la sua posizione mediante lo strumento del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso permette di pagare sanzioni ridotte, la cui entità è graduata in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua regolarizzazione.

Non è possibile invece il ricorso a tale procedura nel caso in cui il soggetto IVA riceva una notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o in generale di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e degli esiti del controllo formale.

provvedimenton._237975_8_ottobre_2018_agenzia_delle_entrate_spesometro_compliance

 

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